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Diritto d’Autore: legittimo?

Esiste una nutrita documentazione e tanta dissertazione sull’argomento.
Ipotizziamo, temporaneamente, di essere d’accordo sulla legittimità.
Beninteso, questa premessa non appaia una provocazione, anche se mi sembra eccessivo consentire agli eredi di percepire per 50 (o 60?) anni un diritto d’autore, frutto della proprietà intellettuale altrui, che in quanto tale appartiene all’Autore e non agli eredi. Ed infine, ma proprio dopo tanti anni, diventa di “pubblico dominio”.
Sarebbe come pretendere di dare un assegno agli eredi dei senatori a vita, riconosciuti tali per meriti speciali. Si pensi che la gloriosa INPS, dà l’assegno di reversibilità della pensione solo al coniuge sopravvissuto e non certo ai figli.
Forse che agli eredi di matematici, fisici, scienziati, letterati la Reale Accademia Svedese riconosce un diritto post-assegnazione del Nobel agli eredi dei premiati?
Ma sorvoliamo…
Le opere cosiddette dell’ingegno sono tutelate da una legislazione che ha investito la SIAE di ampi poteri per punire chi tale diritto vìola.
Tutto perfetto! …e conforme al
Codice Civile
Libro Quinto: Del lavoro
Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti
Capo I: Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Questo è stato tratto da: http://www.studiocelentano.it/codici/cc/lVtIX.htm

Lo Scopo della SIAE è sintetizzato nell’articolo 1 del Nuovo statuto SIAE qui sottoriportato
(tratto dal sito ASAE http://www.asae.it/Asae_Siae_Nuovo_Statuto.htm) Continua a leggere

aprile 2, 2007 Posted by | ACEP, codice civile, copyright, diritto d'autore, SIAE | 4 commenti